Di seguito tutte le ammende pronunciate dal giudice sportivo:
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato per più volte un fascio di luce-laser verso i calciatori della squadra avversaria; per avere, inoltre, lanciato sul terreno di giuoco numerose bottigliette in plastica, quattro delle quali all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PISA per avere omesso di impedire l’ingresso sul terreno di giuoco a persona non autorizzata che protestava in modo irriguardoso contro una decisione arbitrale.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bicchiere pieno di liquido sul terreno e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 37° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.