Così si legge sul comunicato odierno:
“Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Cittadella, Como, Cremonese, Feralpisalò, Lecco, Modena, Palermo, Pisa, Reggiana e Sudtirol hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 lett. b) CGS”.


